Sono tenuti a versare l’acconto Iva, salvo alcune eccezioni, tutti i contribuenti titolari di partita Iva, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata e che hanno l’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche mensili ovvero trimestrali.
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
Contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2017;
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone e proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l’attività in forma individuale, ecc.) debba versare l’acconto IVA 2017 sulla base della situazione esistente in capo al soggetto “dante causa” per il 2016, fatta salva la possibilità di utilizzare uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati.
Nell’ipotesi di trasformazione da società di persone in società di capitali o viceversa, non essendoci una variazione della partita Iva, l’acconto dovrà essere versato dalla società in essere al 27 dicembre scegliendo uno dei tre metodi alternativi di calcolo.
In generale, quindi, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:
o da effettuare sulla base dell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno precedente;
all’ultima liquidazione periodica dell’anno “in corso” o in sede di dichiarazione annuale.
Si tratta di una liquidazione “aggiuntiva” basata su dati effettivi, il cui saldo, se a debito, darà la misura dell’acconto dovuto.
Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un debito Iva inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Inoltre, rispetto al metodo previsionale, ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta
Base di riferimento
Storico: 88% dell’ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell’anno precedente (2016)
Previsionale: 88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (2017)
Analitico: 100% dell’Iva a debito risultante dalle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo:
e indicando quale periodo di riferimento “2017”.
Se risultano dei crediti da poter compensare sarà possibile non procedere al versamento presentando comunque il modello F24 per la compensazione.
Per la compensazione (Iva da Iva) è possibile non presentare il modello F24 per il pagamento dell’acconto Iva.
Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto IVA viene punito con una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre gli interessi di mora.
Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo alla disciplina del ravvedimento operoso.
Non si potrà accedere al ravvedimento, se interviene, nei confronti del contribuente, la notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.
5. REATO PENALE PER OMESSO VERSAMENTO IVA
Il prossimo 27 dicembre rappresenta il termine ultimo per il versamento dell’Iva risultante dalla Dichiarazione 2016 (periodo d’imposta 2016), onde evitare sanzioni penali, qualora l’imposta non versata sia superiore a Euro 250.000.
Il reato non sussiste se entro il suddetto termine il contribuente provvede a ridurre il debito Iva al di sotto della soglia penalmente rilevante.