Le principali novità dei fascicoli 2 e 3 del modello UNICO Persone Fisiche sono le seguenti:
QUADRO RL - ALTRI REDDITI
Redditi di immobili situati all’estero e redditi senza ritenute
L’articolo 19, comma 15-ter D.L. n. 201/2011 prevede la non applicazione dell’Irpef sui redditi di abitazione principale e relative pertinenze e di immobili non locati detenuti all’estero per le quali è dovuta l’IVIE, applicando in questo caso l’effetto sostitutivo IVIE-IRPEF.
Il rigo RL12, relativo ai redditi derivanti dai sopra citati fabbricati, deve essere così compilato:
Compensi attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 106/E/2012, ha chiarito che i compensi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche eccedenti la soglia di € 7.500 sono assoggettati anche all’addizionale comunale.
Al rigo RL24 sono stati aggiunti i nuovi campi 3 e 4, relativi all’addizionale comunale.
QUADRI RM / RT
Rivalutazione terreni e partecipazioni
I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni vanno rispettivamente indicati:
Attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
Nel quadro RM è stata aggiunta la nuova Sezione XV, per indicare i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (ossia noleggi di durata complessiva non superiore a 42 giorni) qualora si opti per la facoltà di applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%. La sezione in esame va compilata indicando al rigo RM30:
QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Nel quadro RR è stata revisionata la sezione II che deve essere compilata dai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps. Sono stati introdotti nel rigo RR5, cinque nuovi codici da inserire nelle colonne 1, 3, 5, 7 e 9 che contraddistinguono la tipologia di reddito percepitoda riportare nella colonna successiva. Grazie atale novità è possibile distinguere la presenza di più redditi che concorrono alla formazione del reddito e collegare ciascuno di essi all’attività svolta. Di conseguenza è stato eliminato il campo 8 contenuto nella Sezione II del mod. Unico 2013 PF, che si doveva barrare quando si era in presenza contemporanea di più redditi.
I nuovi codici che contraddistinguono il reddito percepito sono:
- i redditi percepiti e soggetti al contributo della Gestione Separata di cui all’art. 50, comma 1 lett. c – bis), TUIR (es. lavoratori a progetto, collaborazioni coordinate e continuative ecc.);
- le partecipazione agli utili di cui alla lettera f, comma 1, art. 44 Tuir quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di associati in partecipazione;
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67 comma 1 lettera I (ad es. lavoro autonomo occasionale). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo;
QUADRO RF – REDDITO D’IMPRESA CONTABILITA’ ORDINARIA
Tra le novità di quest’anno si sottolinea che le sezioni “dati di bilancio” e “prospetto dei crediti” che nel modello Unico 2013 erano contenute nel quadro RF, ora sono contenute nel quadro RS.
Inoltre rispetto allo scorso anno si segnala:
- 29 ammontare dei costi/spese relative all’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva ex art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005;
- 37 ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, e contabilizzati nel conto economico 2013;
- 38 ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, da indicare nel modello unico del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa, e contabilizzati nel conto economico relativo a periodi d’imposta successivi. Questo campo verrà utilizzato nel caso di presentazione del modello Unico integrativo 2014 per la correzione di errori contabili verificatisi negli anni precedenti;
- 39 ammontare della plusvalenza determinata a seguito del trasferimento all’estero dell’azienda che comporti la perdita della residenza fiscale.
- 35 ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati a conto economico nel 2013;
- 36 ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, da indicare nel modello unico del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa, e contabilizzati nel conto economico relativo a periodi d’imposta successivi. Questo campo verrà utilizzato nel caso di presentazione del modello Unico integrativo 2014 per la correzione di errori contabili verificatisi negli anni precedenti;
- 38 ammontare deducibile del 30% dell’IMU versata nel 2013 relativa agli immobili strumentali.
Sono stati soppressi i codici:
- 27 riferito all’ammontare degli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati e territori con regimi fiscali privilegiati, da indicare ora nel nuovo rigo RF48;
- 29 riferito all’ammontare della quota di reddito della PMI destinata ad investimenti ambientali.
QUADRO RG – REDDITO D’IMPRESA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Tra le novità di quest’anno si segnala:
- i compensi erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- la remunerazione relativa ai contratti di cointeressenza agli utili senza partecipazioni alle perdite;
- la remunerazione ai contratti con il quale il contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa con apporto esclusivo di opere e servizi.
QUADRO RE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Anche nel quadro RE al rigo RE19 “altre spese documentate” è stato inserito il nuovo campo 3 “IMU fabbricati” nel quale indicare l’ammontare deducibile del 30% dell’Imu relativa agli immobili strumentali versata nel 2013.
QUADRO LM – CONTRIBUENTI MINIMI
Nel quadro LM sono stati inseriti i nuovi righi LM15 ed LM16, relativi all’indicazione dell’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione. In particolare:
La sezione perdite non compensate esposta lo scorso anno al rigo LM20 è stata trasferita ai righi LM22 e LM23 nei quali vanno ora indicate:
Al campo 2 va indicata la perdita maturata nel 2013 (già esposta al rigo LM6).
Al campo 1 va evidenziata la perdita realizzata nel 2013, già ricompresa a campo 2.
Al campo 2 va indicato l’importo complessivo delle perdite, comprensivo:
- della parte formatesi nel 2013 (da evidenziare a campo 1);
- delle eventuali eccedenze di perdite dal periodo precedente al netto di quanto eventualmente utilizzato.
QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI
Ritenute regime di vantaggio
Il prospetto in esame è stato inserito in Unico per permettere l’indicazione di alcune tipologie di ritenute d’acconto subite dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi).
A rigo RS40 vanno indicate ad esempio le ritenute d’acconto subìte:
Prospetto dei crediti e prospetti dati di bilancio
Il prospetto dei crediti, presente lo scorso anno nel Quadro RF, ora è presente nel quadro RS dai righi RS48 a RS53.
Anche il prospetto dati di bilancio è stato trasferito nel quadro RS, dai righi RS97 a RS115.
Variazione criteri di valutazione
E’ stata inserita la nuova sezione per comunicare il mutamento dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi. L’art. 110 comma 6, del Tuir, prevede, infatti, che il contribuente debba darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. A decorrere dal 2013, detto obbligo viene assolto, anziché con una comunicazione agli uffici delle Entrate, direttamente nella dichiarazione dei redditi barrando la casella presente nel rigo RS120.
Correzione errori contabili
Nel quadro in esame è stata inserita un’apposita sezione utilizzabile per la correzione di eventuali errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, ove la dichiarazione non sia più emendabile. Possono essere recuperati gli elementi di competenza dell’anno 2009 e successivi.
Con la circolare 31/2013 sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di recupero di una mancata deduzione tramite dichiarazione integrativa a favore.
Se l’errore è stato commesso nei periodi d’imposta 2009 – 2011 si deve procedere alla riliquidazione autonoma della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta l’omessa imputazione e, allo stesso modo, di quelle successive, fino ad arrivare al primo periodo d’imposta per il quale è possibile presentare l’integrativa a favore. (Unico 2013).
La riliquidazione delle annualità precedenti a quella oggetto di “integrativa” va operata nella nuova sezione in esame:
Conseguentemente, in presenza di un componente:
- negativo non imputato nel corretto esercizio di competenza, contabilizzato nel 2013, va operata una variazione in aumento nel rigo RF31, utilizzano il nuovo codice “37”;
- positivo non imputato nel corretto esercizio di competenza, contabilizzato nel 2013, va operata una variazione in diminuzione nel rigo RF55 utilizzando il nuovo codice “35”.
- Qualora siano stati commessi errori contabili, anche in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di cui al rigo RS201 occorre tenerne conto nelle relative riliquidazioni, avendo cura di barrare la casella “Errori contabili” nel riquadro relativo a ciascun anno in cui gli errori sono commessi.
QUADRO RQ – IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI IRPEF
La Legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo di rivalutazione. A tal fine è stata inserita la nuova sezione XXI al quadro RQ.
La sezione XXI è divisa in tre sottosezioni ed accoglie i dati relativi:
La sottosezione XXI-A va compilata dalle persone fisiche titolari di imprese individuali che si sono avvalse della facoltà di rivalutare:
La rivalutazione si esegue mediante il versamento di un’imposta sostitutiva Ires/irap con una aliquota pari:
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto dal terzo esercizio successivo a quello per il quale è stato eseguito.
La sezione deve essere così compilata:
La sottosezione XXI-B va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio al 31.12.2012, a condizione che i relativi beni siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.
Si tratta dei soggetti che, nell’anno 2008, si sono avvalsi della precedente disciplina della rivalutazione al solo fine civilistico e che ora vogliono darne rilevanza anche fiscale. Si deve quindi procedere al versamento dell’imposta sostitutiva.
La sezione deve essere così compilata:
La sezione XXI – C è riservata ai soggetti che:
L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.
Secondo la normativa originaria, l’imposta sostitutiva del 16% o del 12% per l’iscrizione dei maggiori valori e di quella del 10% sulla riserva in sospensione doveva essere pagata in tre rate annuali senza interessi, la prima entro il 16 giugno.
L’art. 4 comma 11 del D.L. 66/2014 (Decreto Renzi) ha modificato il comma 145 dell’ art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) prevedendo che l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione dei beni di impresa e quella dovuta per l’affrancamento del saldo attivo da rivalutazione sia versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013. Non è pertanto più consentito il versamento in tre rate annuali.