Imu e Tasi :
Imbullonati: nuova disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi catastali “D” ed “E”. Applicazione della “stima diretta”, con esclusione per macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In particolare, tale disposizione esclude i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti - funzionali allo specifico processo produttivo. Rimangono soggetti alla stima diretta il suolo, le costruzioni ed i soli impianti ad essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità ed utilità dell’unità immobiliare
Imposta di registro: aliquota del 2% in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e che l’immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile agevolato.
Acquisto abitazione principale dal costruttore: è introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.
Aliquota IRES: riduzione al 24% dal 2017; corrispondente riduzione della ritenuta sui dividendi
Bonus edilizia e riqualificazione energetica degli edifici:
Acquisto mobili: bonus per le giovani coppie per il 2016 per acquisto mobili.
Leasing immobiliare: è introdotto il leasing per gli immobili ad uso abitativo.Sono deducibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro; costo di acquisto dell’immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste dalle norme, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto)..
Spese per controllo da remoto degli impianti riscaldamento, condizionamento, acqua calda: le detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), sono estese anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Super ammortamenti: è introdotta una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. L’agevolazione si applica ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono esclusi gli immobili, i beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di altri beni indicati in apposito allegato (in particolare condutture, condotte, materiale rotabile e aerei). La disposizione esplica i suoi effetti esclusivamente sotto il profilo fiscale: l’agevolazione si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi. La maggiorazione del 40% non rileva ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza, che dovranno essere calcolate senza tener conto della maggiorazione del 40%. Inoltre, le disposizioni in esame non producono effetti sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e 2016, né ai fini degli studi di settore.
Regime forfetario per imprese e professionisti: sono introdotte modifiche al regime forfetario di cui alla Legge di stabilità per il 2015.
In particolare le novità riguardano:
Scioglimento agevolato società di comodo: sono previste delle agevolazioni per le cessioni/assegnazioni di specifici beni delle società, siano esse operative o non operative.
Estromissione immobile dell’imprenditore individuale: mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% è possibile estromettere l’immobile dal patrimonio aziendale.
Franchigia Irap: sono incrementate le deduzioni forfetarie previste dall’articolo 11, comma 4-bis, lett. d-bis, d.lgs. 446/97. La decorrenza è l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
IVA e note di variazione: viene sostituito l’articolo 26 DPR 633/72. In particolare, è prevista la possibilità di emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato ad una procedura concorsuale (assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento, o della liquidazione coatta o della procedura di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria). Tale novità si applica nei casi in cui il cessionario sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.
Termini per accertamento IVA e IIDD:
Le norme così novellate si applicano retroattivamente, ossia agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e ai periodi successivi.
Viene introdotta una disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure.
Rateazione debiti tributari: è introdotta la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione
Rimodulazione detrazione IRPEF pensionati: è modificata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), a decorrere dal 2016.
Autotrasporto:
Proroga della rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: sono prorogati i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali agli effetti della determinazione fiscale delle plusvalenze e nell'ambito dei redditi c.d. diversi, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.
Rivalutazione beni d’impresa: possibilità di rivalutare ai fini fiscali i beni d’impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014.
Circolazione del contante: si innalza da 1.000 a 3.000 euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Elevata altresì a 3.000 euro (da 2.500 euro) la soglia per la negoziazione in contante svolta dai cambiavalute professionali.
Coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali: è incrementato, a decorrere dal periodo d’imposta 2016 – dal 7 al 30% il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali